Ablex - CONSULENZA FIDEIUSSORIA
CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI O LE CAUZIONI
CODICE
CIVILE ART. 1936 – 1957
CAPO XXII
DELLA FIDEJUSSIONE
SEZIONE I
Disposizioni generali
1936.
(Nozione). – E’ fideiussore colui che, obbligandosi
personalmente verso il creditore, garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La
fideiussione è efficace anche se il debitore non ne
ha conoscenza (1950).
1937.
(Manifestazione della volontà) – La volontà di
prestare fideiussione deve essere espressa.
1938.
(Fideiussione per obbligazioni future o
condizionali). – La fideiussione può essere prestata
anche per un’obbligazione futura (1956, 1958) o
condizionale (1353).
1939.
(Validità della fideiussione). – La fideiussione non
è valida se non è valida l’obbligazione principale
(1255), salvo che sia prestata per un’obbligazione
assunta da un incapace (1945, 1950).
1940.
(Fideiussione del fideiussore). – La fideiussione
può essere prestata così per il debitore principale,
come per il suo fideiussore (1948).
1941.
(Limiti della fideiussione). – La fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può
essere prestata a condizioni più onerose (1942).
Può
prestarsi per una parte soltanto del debito o a
condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente
il debito o contratta a condizioni più onerose è
valida nei limiti dell’obbligazione principale.
1942.
(Estensione della fideiussione). – Salvo patto
contrario, la fideiussione si estende a tutti gli
accessori del debito principale, nonché alle spese
per la denunzia al fideiussore della causa promossa
contro il debitore principale e alle spese
successive.
1943.
(Obbligazione di prestare fideiussione). – Il
debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve
presentare persona capace, che possieda beni
sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o
elegga domicilio nella giurisdizione della corte di
appello in cui la fideiussione si deve prestare
(att. 189).
Quando il
fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato
un altro, tranne che la fideiussione sia stata
prestata dalla persona voluta dal creditore.
SEZIONE
II Dei rapporti tra creditore e fideiussore.
1944.
(Obbligazione del fideiussore). – Il fideiussore è
obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito (1292 ss., 1410). Le parti però
possono convenire che il fideiussore non sia tenuto
a pagare prima dell’escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia
convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del
debitore principale da sottoporre ad esecuzione
(2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è
tenuto ad anticipare le spese necessarie.
1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore). – Il
fideiussore può opporre contro il creditore tutte le
eccezioni che spettano al debitore principale, salva
quella derivante dall’incapacità (1247, 1939).
1946.
(Fideiussione prestata da più persone). – Se più
persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e a garanzia di un medesimo debito,
ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito,
salvo che sia stato pattuito il beneficio della
divisione.
1947.
(Beneficio della divisione). – Se è stato stipulato
il beneficio della divisione, ogni fideiussore che
sia convenuto per il pagamento dell’intero debito
può esigere che il creditore riduca l’azione alla
parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era
insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere
il beneficio della divisione, questi è obbligato per
tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma
non risponde delle insolvenze sopravvenute.
1948.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore). – Il
fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il
creditore, se non nel caso in cui il debitore
principale e tutti i fideiussori di questo siano
insolventi, o siano liberati perché incapaci.
SEZIONE
III Dei rapporti tra fideiussore e debitore
principale.
1949.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del
creditore). – Il fideiussore che ha pagato il debito
è surrogato nei diritti che il creditore aveva
contro il debitore (1203, 1955).
1950.
(Regresso contro il debitore principale). – Il
fideiussore che ha pagato ha regresso contro il
debitore principale, benché questi non fosse
consapevole della prestata fideiussione (1936, 1951
ss.). Il regresso comprende il capitale, gli
interessi e le spese che il fideiussore ha fatto
dopo che ha denunziato al debitore principale le
istanze proposte contro di lui. Il fideiussore
inoltre ha diritto agli interessi legali (1284)
sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il
debito principale produceva interessi in misura
superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha
diritto a questi fino al rimborso del capitale
(1224). Se il debitore è incapace (1939), il
regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti
di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041
s.).
1951.
(Regresso contro più debitori principali). – Se vi
sono più debitori principali obbligati in solido, il
fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso
contro ciascuno (1950) per ripetere integralmente
ciò che ha pagato.
1952.
(Divieto di agire contro il debitore principale). –
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore
principale (1950) se, per avere omesso di
denunziargli il pagamento fatto, ha pagato
ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato
senza averne dato avviso al debitore principale,
questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto
opporre al creditore principale all’atto del
pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al
fideiussore l’azione per la ripetizione contro il
creditore.
1953.
(Rilievo del fideiussore). – Il fideiussore, anche
prima di aver pagato, può agire contro il debitore
perché questi gli procuri la liberazione o, in
mancanza, presti le garanzie necessarie per
assicurargli il soddisfacimento delle eventuali
ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
quando il debitore è divenuto insolvente; quando il
debitore si è obbligato di liberarlo dalla
fideiussione entro un tempo determinato; quando il
debito è divenuto esigibile per la scadenza del
termine; quando sono decorsi cinque anni, e
l’obbligazione principale non ha un termine, purché
essa non sia di tal natura da non potersi estinguere
prima di un tempo determinato.
SEZIONE
IV Dei rapporti fra più fideiussori.
1954.
(Regresso contro gli altri fideiussori). – Se più
persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e per un medesimo debito, il fideiussore
che ha pagato ha regresso contro gli altri
fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno
di questi è insolvente, si osserva la disposizione
del secondo comma dell’articolo 1299.
SEZIONE V
Dell’estinzione della fideiussione.
1955.
(Liberazione del fideiussore per fatto del
creditore). – La fideiussione si estingue quando,
per fatto del creditore, non può avere effetto la
surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel
pegno (2784 ss.), nelle ipoteche (2808 ss.) e nei
privilegi (2745 ss.) del creditore.
1956.
(Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura). – Il fideiussore per un’obbligazione futura
(1938) è liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al
terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali
di questo erano divenute tali da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito (1461, 1844, 1850, 1877, 1959, 2743).
1957.
(Scadenza dell’obbligazione principale). – Il
fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell’obbligazione principale, purché il creditore
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro
il debitore e le abbia con diligenza continuate
(1267). La disposizione si applica anche al caso in
cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua
fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione
principale. In questo caso però l’istanza contro il
debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore
(2943 ss., att. 190).
Indichiamo di seguito gli articoli del Codice
Civile, inseriti nel Capo XXII, più rilevanti per
l’attività del settore cauzioni e una breve
descrizione.
ART. 1937
C.C. La volontà di rendersi fideiussore deve essere
espressa.
ART. 1939
C.C. La fideiussione è valida se è valida
l’obbligazione principale.
ART. 1941
C.C. La fideiussione non può eccedere ciò che è
dovuto dall’Obbligato né può essere prestata a
condizioni più onerose.
ART. 1944
C.C. Il fideiussore è obbligato in solido con
l’Obbligato principale. Il fideiussore, salvo patto
contrario, non è tenuto al pagamento prima
dell’avvenuta escussione dell’Obbligato principale.
ART. 1945
C.C. Il fideiussore può opporre contro il Creditore
tutte le eccezioni che spettano all’Obbligato
principale.
ART. 1949
C.C. Il fideiussore che ha pagato il debito è
surrogato nei diritti che il creditore aveva nei
confronti del debitore. ART. 1950 C.C. Il
fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso
contro l’Obbligato principale.
ART. 1952
C.C. Il fideiussore che ha pagato non ha diritto di
regresso contro l’Obbligato principale se, per aver
avere omesso di denunziargli il pagamento fatto,
l’Obbligato principale ha pagato ugualmente il
debito. E’ fatta salva per il fideiussore l’azione
di ripetizione contro il Creditore.
ART. 1953
C.C. Il fideiussore, anche prima di avere pagato, al
verificarsi di un evento negativo che riguarda il
debitore può agire contro lo stesso perché questi
gli procuri la liberazione o, in mancanza, perché
presti una garanzia allo scopo di assicurargli
l’eventuale azione di regresso
ART. 1955
C.C. La fideiussione si estingue quando, per fatto
del Creditore, non può avere effetto la surrogazione
del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del Creditore.
ART. 1957
C.C. Il fideiussore resta obbligato anche dopo la
scadenza dell’obbligazione per un periodo di sei
mesi (a tutela del Creditore se l’inadempienza si
manifesta dopo la scadenza contrattuale).
TIPOLOGIA
DELLE FIDEIUSSIONI (alcuni esempi):
Appalti
di lavori pubblici (L.Merloni)
- Gare
d'appalto per lavori pubblici («cauzione
provvisoria»)
-
Contratti d'appalto per lavori pubblici
(«definitiva»)
-
Anticipazioni sul prezzo del contratto per lavori
pubblici («anticipazioni»)
-
Pagamento della rata di saldo dei contratti
d'appalto per i lavori pubblici («rata di saldo»)
Altre
-
Obblighi di cui alle concessioni edilizie (Bucalossi)
-
Anticipazioni di contributi statali o regionali
(generica)
-
Anticipazioni (agevolazioni finanziarie) previste
dalla legge 488/92 s.m.i.
-
Anticipazioni (agevolazioni finanziarie) relative a
«Patti territoriali» e «Contratti d'area»
-
Smaltimento rifiuti
-
Rimborsi IVA
- Conto
fiscale
-
Rateizzazione somme iscritte a ruolo
-
Rateazione di debiti contributivi
- etc.
LA
FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA
LA
FUNZIONE DELLA FIDEIUSSIONE
Indennizzare il creditore dei danni, intesi come
conseguenza di un'inadempienza contrattuale
dell'Obbligato, conseguenti ad un evento incerto e
futuro che accada entro il periodo di validità della
garanzia.
L’INADEMPIMENTO
Il
mancato/parziale/inesatto adempimento degli obblighi
contrattuali del Contraente determina il sinistro,
inteso com’evento negativo che provoca un danno
all'Assicurato. Nella maggior parte dei casi, il
sinistro è una conseguenza della sopravvenuta
incapacità dell'Obbligato ad assolvere i propri
impegni per insolvenza o difficoltà finanziarie.
LA
SURROGA (Art. 1949 C.C.) Diritto che ha
l'Assicuratore di porsi quale "creditore" nei
confronti del Contraente per quanto pagato e,
pertanto, di far valere i diritti vantati dal
Beneficiario nei confronti del Contraente.
LA
RIVALSA (Art. 1950 C.C.) Azione che
l'Assicuratore/Fideiussore intraprende nei confronti
del Contraente, a norma di legge ed in base alle
condizioni di polizza, per il rimborso delle somme
che abbia dovuto corrispondere
all'Assicurato/Beneficiario in conseguenza della
garanzia prestata. Tale azione può concretarsi
attraverso un'iniziativa giudiziaria esecutiva (es.
decreto ingiuntivo/pignoramento/ecc.).
GARANZIE
DI CONTRATTO L'appalto, secondo la definizione data
dall'Art. 1655 del Codice Civile, è il contratto con
il quale una parte assume, con organizzazione di
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro. "Appaltatore" è la parte
che assume l'impegno di portare a compimento
l'opera, la fornitura o il servizio e "Appaltante" o
"Committente" è la parte che affida l'incarico
dell'esecuzione. L'Appaltatore è obbligato, a norma
di legge e di contratto, ad eseguire esattamente la
sua prestazione (compimento dell'opera o del
servizio), diversamente è tenuto al risarcimento del
danno, salvo la prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(caso fortuito o forza maggiore).
GARANZIE
PER OBBLIGHI DI LEGGE Questa categoria annovera le
cauzioni relative alle obbligazioni, nascenti da
leggi che regolano i rapporti fra la Pubblica
Amministrazione (beneficiaria della cauzione) e
l'operatore economico (tenuto alla costituzione
della garanzia). La Società presta fideiussione
nell'interesse del Contraente (Ditta stipulante) ed
in favore del Beneficiario (Amministrazione
finanziaria: Agenzia delle Entrate, Dogana, Ufficio
del Registro, ecc.).