Ablex - CONSULENZA FIDEIUSSORIA
 

CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI O LE CAUZIONI

 

CODICE CIVILE ART. 1936 – 1957

 

CAPO XXII DELLA FIDEJUSSIONE

 

SEZIONE I Disposizioni generali

 

1936. (Nozione). – E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

 

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza (1950).

 

1937. (Manifestazione della volontà) – La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

 

1938. (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). – La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione futura (1956, 1958) o condizionale (1353).

 

1939. (Validità della fideiussione). – La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace (1945, 1950).

 

1940. (Fideiussione del fideiussore). – La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore (1948).

 

1941. (Limiti della fideiussione). – La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (1942).

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

 

1942. (Estensione della fideiussione). – Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

 

1943. (Obbligazione di prestare fideiussione). – Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).

 

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

 

SEZIONE II Dei rapporti tra creditore e fideiussore.

 

1944. (Obbligazione del fideiussore). – Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 ss., 1410). Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

 

1945. (Eccezioni opponibili dal fideiussore). – Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità (1247, 1939).

 

1946. (Fideiussione prestata da più persone). – Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

 

1947. (Beneficio della divisione). – Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

 

1948. (Obbligazione del fideiussore del fideiussore). – Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

 

SEZIONE III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.  

 

1949. (Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore). – Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203, 1955).

 

1950. (Regresso contro il debitore principale). – Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936, 1951 ss.). Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali (1284) sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224). Se il debitore è incapace (1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 s.).

 

1951. (Regresso contro più debitori principali). – Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno (1950) per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

 

1952. (Divieto di agire contro il debitore principale). – Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale (1950) se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

 

1953. (Rilievo del fideiussore). – Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti: quando è convenuto in giudizio per il pagamento; quando il debitore è divenuto insolvente; quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

 

SEZIONE IV Dei rapporti fra più fideiussori.  

 

1954. (Regresso contro gli altri fideiussori). – Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299.

 

SEZIONE V Dell’estinzione della fideiussione.  

 

1955. (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore). – La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 ss.), nelle ipoteche (2808 ss.) e nei privilegi (2745 ss.) del creditore.

 

1956.  (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura). – Il fideiussore per un’obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877, 1959, 2743).

 

1957. (Scadenza dell’obbligazione principale). – Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267). La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 ss., att. 190).

 

 

Indichiamo di seguito gli articoli del Codice Civile, inseriti nel Capo XXII, più rilevanti per l’attività del settore cauzioni e una breve descrizione.  

 

 

ART. 1937 C.C. La volontà di rendersi fideiussore deve essere espressa.

ART. 1939 C.C. La fideiussione è valida se è valida l’obbligazione principale.

ART. 1941 C.C. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dall’Obbligato né può essere prestata a condizioni più onerose.

ART. 1944 C.C. Il fideiussore è obbligato in solido con l’Obbligato principale. Il fideiussore, salvo patto contrario, non è tenuto al pagamento prima dell’avvenuta escussione dell’Obbligato principale.

ART. 1945 C.C. Il fideiussore può opporre contro il Creditore tutte le eccezioni che spettano all’Obbligato principale.

ART. 1949 C.C. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore. ART. 1950 C.C. Il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso contro l’Obbligato principale.

ART. 1952 C.C. Il fideiussore che ha pagato non ha diritto di regresso contro l’Obbligato principale se, per aver avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, l’Obbligato principale ha pagato ugualmente il debito. E’ fatta salva per il fideiussore l’azione di ripetizione contro il Creditore.

ART. 1953 C.C. Il fideiussore, anche prima di avere pagato, al verificarsi di un evento negativo che riguarda il debitore può agire contro lo stesso perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, perché presti una garanzia allo scopo di assicurargli l’eventuale azione di regresso

ART. 1955 C.C. La fideiussione si estingue quando, per fatto del Creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del Creditore.

ART. 1957 C.C. Il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione per un periodo di sei mesi (a tutela del Creditore se l’inadempienza si manifesta dopo la scadenza contrattuale).

 

TIPOLOGIA DELLE FIDEIUSSIONI (alcuni esempi):

 

Appalti di lavori pubblici (L.Merloni)

- Gare d'appalto per lavori pubblici («cauzione provvisoria»)

- Contratti d'appalto per lavori pubblici («definitiva»)

- Anticipazioni sul prezzo del contratto per lavori pubblici («anticipazioni»)

- Pagamento della rata di saldo dei contratti d'appalto per i lavori pubblici («rata di saldo»)

 

Altre

- Obblighi di cui alle concessioni edilizie (Bucalossi)

- Anticipazioni di contributi statali o regionali (generica)

- Anticipazioni (agevolazioni finanziarie) previste dalla legge 488/92 s.m.i.

- Anticipazioni (agevolazioni finanziarie) relative a «Patti territoriali» e «Contratti d'area»

- Smaltimento rifiuti

- Rimborsi IVA

- Conto fiscale

- Rateizzazione somme iscritte a ruolo

- Rateazione di debiti contributivi

- etc.

 

LA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA  

LA FUNZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

Indennizzare il creditore dei danni, intesi come conseguenza di un'inadempienza contrattuale dell'Obbligato, conseguenti ad un evento incerto e futuro che accada entro il periodo di validità della garanzia.

 

L’INADEMPIMENTO

Il mancato/parziale/inesatto adempimento degli obblighi contrattuali del Contraente determina il sinistro, inteso com’evento negativo che provoca un danno all'Assicurato. Nella maggior parte dei casi, il sinistro è una conseguenza della sopravvenuta incapacità dell'Obbligato ad assolvere i propri impegni per insolvenza o difficoltà finanziarie.

 

LA SURROGA (Art. 1949 C.C.) Diritto che ha l'Assicuratore di porsi quale "creditore" nei confronti del Contraente per quanto pagato e, pertanto, di far valere i diritti vantati dal Beneficiario nei confronti del Contraente.

 

LA RIVALSA (Art. 1950 C.C.) Azione che l'Assicuratore/Fideiussore intraprende nei confronti del Contraente, a norma di legge ed in base alle condizioni di polizza, per il rimborso delle somme che abbia dovuto corrispondere all'Assicurato/Beneficiario in conseguenza della garanzia prestata. Tale azione può concretarsi attraverso un'iniziativa giudiziaria esecutiva (es. decreto ingiuntivo/pignoramento/ecc.).

 

GARANZIE DI CONTRATTO L'appalto, secondo la definizione data dall'Art. 1655 del Codice Civile, è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. "Appaltatore" è la parte che assume l'impegno di portare a compimento l'opera, la fornitura o il servizio e "Appaltante" o "Committente" è la parte che affida l'incarico dell'esecuzione. L'Appaltatore è obbligato, a norma di legge e di contratto, ad eseguire esattamente la sua prestazione (compimento dell'opera o del servizio), diversamente è tenuto al risarcimento del danno, salvo la prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore).

 

GARANZIE PER OBBLIGHI DI LEGGE Questa categoria annovera le cauzioni relative alle obbligazioni, nascenti da leggi che regolano i rapporti fra la Pubblica Amministrazione (beneficiaria della cauzione) e l'operatore economico (tenuto alla costituzione della garanzia). La Società presta fideiussione nell'interesse del Contraente (Ditta stipulante) ed in favore del Beneficiario (Amministrazione finanziaria: Agenzia delle Entrate, Dogana, Ufficio del Registro, ecc.).  

 

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